PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura è stata presentata per prima»;

          b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.